Da Art. 9 a Art. 11

Art. 9 – Strade di proprietà di più Comuni
Nel caso di strade agro-silvo-pastorali il cui percorso si sviluppa sul territorio di più Comuni, l’autorizzazione va rilasciata da uno dei Comuni interessati , e si intende comunque valevole per l’intero percorso fino al raggiungimento della località indicata nel provvedimento autorizzativo.
Il Comune che ha rilasciato l’autorizzazione ne dovrà comunicare gli estremi ai Comuni interessati dai tratti stradali percorsi, i quali potranno motivatamente annullarla per il tratto di propria competenza.
In caso di mancato riscontro entro 30 gg, vale la regola del silenzio-assenso.

Art. 10 – Classificazione delle categorie d’utenza
Il rilascio dell’Autorizzazione è subordinato alla puntuale verifica da parte dell’Ufficio preposto al rilascio della rispondenza fra le esigenze d’uso dichiarate dal richiedente e le categorie d’utenza di seguito elencate ed ammesse in deroga al divieto di circolazione con veicoli a motore sulle strade di tipo agro-silvo-pastorale:
A1 Residente o proprietario o affittuario di immobili d’uso abitativo situati nel territorio comunale;
A2 Soggetti privati non ricompresi nella categoria A1 che svolgono attività venatorie debitamente documentate ed autorizzate;
A3 Soggetti non ricompresi nelle categorie A1, A2 e A4 che frequentano i luoghi montani per motivi turistico-ambientali;
A4 Proprietario o affittuario di immobili d’uso abitativo serviti dalle strade regolamentate, limitatamente alle necessità di accesso;
B1 Esigenze legate alla pratica dell’agricoltura e della pastorizia da parte di coltivatori diretti o imprenditori agricoli ed alle attività silvo-colturali da parte di ditte boschive;
B2 Esigenze legate all’accesso ai pascoli demaniali dati in concessione da parte dei concessionari;
B3 Esigenze logistiche connesse all’esercizio sul territorio di specifiche attività economicoprofessionali, artigianali e di imprese connesse ad attività agro-forestali ed edili;
C1 Esigenze didattiche legate ad attività scolastica degli istituti di istruzione inferiore, media, superiore ed universitaria;
C2 Esigenze didattiche, di studio e ricerca legate alla divulgazione delle tematiche ecologicoambientali, purché debitamente documentate;
D1 Esigenze di circolazione con veicoli a motore per gli iscritti negli elenchi di coloro che hanno attivamente concorso alla manutenzione delle strade di cui al presente Regolamento partecipando alle tradizionali “Giornate delle Strade”, di cui al successivo art. 23;
D2 Cittadini nati o residenti nel Comune che abbiano compiuto i sessantacinque anni di età in possesso di patente di guida valida;
D3 Portatori di handicap anche temporanei che permanentemente o temporaneamente sono impossibilitati a raggiungere in altro modo il luogo desiderato. L’handicap dovrà essere dimostrato con certificazione medica o palesemente riscontrabile. Il veicolo potrà essere condotto anche da persona diversa del richiedente purché lo stesso venga portato;
E1 Esigenze logistiche connesse all’effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo le cui finalità siano di promuovere e valorizzare la montagna salvaguardandone la sua integrità;
F1 Fruitori di agriturismi, ristoranti e rifugi.

Art. 11 – Periodo di validità delle autorizzazioni e pagamenti
Il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà essere limitato alle necessità temporali d’uso dichiarate in base alla Categoria richiesta e non potrà superare in ogni caso un anno dalla data del rilascio, salvo quanto diversamente specificato.
I corrispettivi dovranno essere pagati mediante versamento alla Tesoreria Comunale ad esibizione della relativa ricevuta prima del rilascio.
I permessi di transito di durata inferiore a 8 giorni potranno essere saranno rilasciati immediatamente anche dalla Pro Loco e da eventuali esercizi pubblici convenzionati, dietro presentazione della domanda e pagamento del corrispettivo da parte dei richiedenti.
I periodi di validità massima ed i corrispettivi previsti per ciascuna Categoria di utenza sono i seguenti:
􀀀 Per la categoria d’utenza “A1” il permesso di transito sarà gratuito; la s u a validità e la sua durata saranno strettamente connesse al possesso del titolo di residenza o di proprietà o di affitto di un immobile ad uso abitativo interno al territorio del Comune di Pereto; il titolo sarà valido unicamente per la transitabilità delle strade camionabili (allegato A).

􀀀 Per la categoria d’utenza “A2” il permesso di transito avrà validità limitata al periodo annuale d’esercizio dell’attività venatoria, sarà soggetto al versamento della somma di € 50,00 e il titolo sarà valido unicamente per le strade camionabili d’accesso alle aree di esercizio dell’attività venatoria Eccezionalmete, avrà inoltre validità per la transitabilità delle Piste trattorabili, ma solo per un recupero dimostrabile dalla cacciagione di grossa taglia precedentemente abbattuta (cinghiaIe);

􀀀 Per la categoria d’utenza “A3” il permesso di transito sarà rilasciato solo per la transitabilità delle strade camionabili (Allegato A) e alle seguenti condizioni:
A corrispettivo ridotto, per i residenti nei Comuni della Piana del Cavaliere (Carsoli,
Oricola, Rocca di Botte)
---validità mesi 12: versamento di € 75,00;
---validità mesi 1: versamento di € 15,00;
---validità giorni 7: versamento di € 7,50;
---validità giorni 1: versamento di € 2,50.
A corrispettivointero per i restanti richiedenti:
- validità mesi 12: versamento di € 150;
- validità mesi 1: versamento di € 30;
- validità giorni 7: versamento di € 15;
- validità giorni 1: versamento di € 5.
Il permesso sarà valido solo per il transito e la sosta sulle strade camionabili, restando tassativamente vietato il transito sui sentieri e sulle mulattiere con qualsiasi mezzo meccanico motorizzato.

􀀀 Per la categoria d’utenza “A4” il permesso di transito sarà gratuito; la s u a validità e la sua durata saranno strettamente connesse al possesso del titolo di residenza o di proprietà o di affitto di un immobile ad uso abitativo accessibile solo mediante la transitabilità su specifiche strada camionabile eo pista trattorabile.

􀀀 Per le categorie d’utenza “B” il permesso di transito sarà gratuito; la sua validità e la sua durata saranno strettamente connesse all’esercizio temporaneo di una delle attività illustrate nei punti B1, B2 e B3 dell’art. 10, su uno o più terreni accessibili solo mediante la transitabilità su specifiche strada camionabile e/o pista trattorabile;

􀀀 Per le categorie d’utenza “C” il permesso di transito avrà validità di giorni sette e sarà gratuito;

􀀀 Per le categorie d’utenza “D1” e “D3” il permesso di transito avrà validità di giorni sette e sarà gratuito;

􀀀 Per le categorie d’utenza “D2” il permesso di transito avrà validità vitalizia e sarà gratuito; il titolo sarà valido unicamente per la transitabilità delle strade camionabili (allegato A)

􀀀 Per la categoria d’utenza “E” non verranno rilasciati permessi, ma il Comune può autorizzare per il giorno in cui si svolge la manifestazione la libera circolazione sulla strada interessata, mediante apposita Ordinanza resa nota anche agli Organi di vigilanza e controllo. A tal fine andranno poste in essere lungo la strada tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti;

􀀀 Per la categoria d’utenza “F” valgono le disposizioni di cui al successivo art. 12.