Sulle strade agro-silvo-pastorali è vietato il transito di mezzi motorizzati, ai sensi dell’art. 45, comma 1, della L.R. 3/2014.
Le strade agro-silvo-pastorali sottoposte a divieto di transito vengono illustrate nel grafico della Viabilità Agro-Silvo-Pastorale e dettagliatamente elencate nello Allegato “A” al Regolamento Comunale di Regolamentazione del Transito sulla Viabilità Agro-Silvo-Pastorale (in seguito definito Regolamento V.A.S.P.) presente in questa Home Page.
Limitatamente alle sole strade camionabili, il Comune di Pereto rilascerà permessi provvisori di transito a richiedenti delle categorie “A2” e “A3” che ne facciano richiesta secondo i modi e le esigenze dettagliatamente definiti nel Regolamento V.A.S.P. e conseguentemente al versamento della tariffa prevista per il conseguimento del corrispondente permesso periodico temporaneo, meglio dettagliato nello schema illustrativo Periodo e Tariffe.
Il permesso provvisorio di transito potrà essere conseguito:
- - in formato cartaceo, recandosi presso l’Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Pereto o presso altre strutture abilitate, la cui ubicazione verrà indicata nella apposita Bacheca Comunale
- - in formato elettronico, accedendo alla procedura on-line, tramite lo schema Richiesta Autorizzazione e Pagamento.
Il rilascio dell’autorizzazione al transito non comporta comunque da parte del Comune l’assunzione di alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti a persone, mezzi o cose dal transito autorizzato.
Limitatamente alle categorie
La rispondenza dei mezzi ammessi al transito alle norme e caratteristiche previste dal Codice della Strada in vigore al momento del rilascio dell’Autorizzazione rimangono a totale carico e responsabilità del proprietario del mezzo stesso, non potendo l’Autorizzazione costituire in alcun modo deroga alla normativa in materia.
Nel caso di strade agro-silvo-pastorali il cui percorso si sviluppa sul territorio di più Comuni limitrofi, l’autorizzazione rilasciata da uno dei Comuni interessati si intende comunque valevole per l’intero percorso fino al raggiungimento della località indicata nel provvedimento autorizzativo.
Il Comune che ha rilasciato l’autorizzazione ne comunicherà gli estremi ai Comuni interessati dai tratti stradali percorsi, i quali potranno motivatamente annullarla per il tratto di propria competenza.