Da Art. 12 a Art. 17

Art. 12 – Convenzioni tra Comune e Aziende di Agriturismo, Ristoranti e Rifugi
Qualora sul territorio comunale siano presenti imprese di Agriturismo, Ristoranti e Rifugi servite unicamente da strade ricomprese nel presente Regolamento, il Comune stipulerà un’apposita convenzione con il gestore affinché quest’ultimo partecipi con modalità da concordare alla manutenzione delle strade interessate.
Coloro che vogliono recarsi alla struttura turistica con proprio mezzo devono munirsi di un PASS a validità giornaliera con indicata la data, secondo il modello (Allegato D) allegato al presente Regolamento. Il medesimo dovrà essere verificato e vidimato dal gestore con proprio timbro e data. I PASS saranno disponibili presso la struttura turistica, gli uffici comunali, la Pro Loco, eventuali esercizi pubblici convenzionati.

Art. 13 – Registro permessi
Un registro delle autorizzazioni rilasciate con indicazione delle categorie, del periodo di validità e dell’importo incassato, verrà istituito presso l’Ufficio Comunale addetto al rilascio delle stesse, che provvederà ad aggiornarlo in occasione di ogni nuovo rilascio. Il registro sarà a disposizione per la consultazione degli Organi preposti al controllo.

Art. 14 – Mezzi autorizzati al transito
Sulle strade oggetto del presente Regolamento potranno circolare soltanto i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”). I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalle normative al momento vigenti.

Art. 15 – Divieto di strascico
E’ assolutamente vietato trascinare sulle strade di cui al presente Regolamento legname o altro tipo di materiale.

Art. 16 – Esenzioni ai limiti di transito
Sono esenti da ogni limitazione:
  • a. gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia di L’Aquila nonché del Comune interessato e i mezzi di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulle strade agro-silvo-pastorali in argomento;
  • b. gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Municipale, la Guardia di Finanza, il C. C. Forestali, la Polizia Provinciale, le Guardie Ecologiche Volontarie, i volontari di Gruppi e Associazioni di Protezione Civile e Antincendio Boschivo (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell’Ente di rispettiva appartenenza);
  • c. i veicoli di servizio del Consorzio Forestale;
  • d.i mezzi utilizzati da cacciatori per l’effettuazione di censimenti venatori, previa comunicazione ai Comuni interessati da parte dei competenti Organismi Venatori riportante le date dei censimenti, i nominativi dei cacciatori e gli estremi degli autoveicoli.

Art. 17 – Sanzioni
L’inosservanza delle norme del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa:
 
  • 􀀀 da € 30,00 a € 300,00, per transito sulla viabilità forestale di cui all’art.37 comma 1 della L. R. 3/2014 in difformità dall’art.45, comma 3 o in assenza dell’autorizzazione prevista dall’art. 45, comma4, stessa L. R.; da irrogare da parte del Comune di Pereto ai sensi, art. 78 comma 2 della L. R. 3/2014 ;
  • 􀀀 da € 50,00 a € 500,00, per transito e soste al di fuori della viabilità forestale esistente, in violazione all’art.45, comma 7 della L. R. 3/2014 da irrogare da parte del Comune di Pereto ai sensi, art. 78 comma 3 della L.R. 3/2014.
Il permesso di transito verrà ritirato in caso di:
  • a. contraffazione, alterazione, modifica o correzione dei permessi rilasciati;
  • b. strascico di legname o di altri materiali sulle strade;
  • c. utilizzo dei mezzi motorizzati per fuori strada;
  • d. abbandono di rifiuti nei boschi, prati o comunque in qualsiasi altro luogo servito dalla strada stessa;
  • e. disturbo alla fauna o danneggiamento della flora;
  • f. danno alle colture e strutture agricole o molestie ad animali.
L’Agente accertatore, unitamente al verbale o copia, rimetterà il permesso ritirato entro gg 5 al Responsabile dell’Area Vigilanza preposto al rilascio, il quale ne disporrà l’immediato ritiro.

 

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