Da Art. 1 a Art. 8

Art. 1 – Ambito di applicazione
Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l’accesso e l’utilizzo, ai sensi dell’art. 45 della L.R. 3 del 04/01/2014, delle strade agro-silvo-pastorali, di cui al successivo allegato A) (elenco sintetico strade), così classificate:
1. Strade camionabili Vengono così definite tutte le strade montane agro-silvo-pastorali che, oltre a soddisfare i requisiti plano-altimetrici definiti dalla L. R. 3/2014, costituiscono arterie viarie primarie di accesso ai terreni demaniali montani gravati da uso civico (pascolo e legnatico) e di forte benefico impatto turistico-ambientale sulla economia locale.
2. Piste trattorabili: Vengono così definite tutte le strade montane agro-silvo-pastorali che, oltre a soddisfare i requisiti plano-altimetrici definiti dalla L. R. 3/2014, costituiscono rami viari secondari di accesso ai terreni demaniali montani gravati da uso civico (pascolo e legnatico)
3. Mulattiere e Sentieri: Vengono così definite tutte quelle arterie viarie costituenti la storica e capillare rete di penetrazione nel territorio montano. La preservazione delle sue caratteristiche a fini turistici ne rende vietato l’accesso a qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato . L’elenco predetto potrà essere in ogni tempo aggiornato e variato, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 3/2014, con apposita deliberazione della Giunta Regionale

Art. 2 – Soggetto gestore
Soggetto proprietario delle strade agro-silvo-pastorali è l’Amministrazione Comunale.

Art. 3 Chiusura con cartello
Sulle strade agro-silvo-pastorali di cui all’art. 1 del presente Regolamento è vietato il transito di mezzi motorizzati, ai sensi dell’art. 45, comma 1, della L.R. 3/2014. Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione da parte dell’Amministrazione Comunale di idoneo cartello di divieto di transito riportante la normativa di riferimento ((L.R. n.3 del 04/01/2014, art. 45) e la scritta “ECCETTO VEICOLI AUTORIZZATI”.
Il cartello di divieto dovrà essere collocato all’inizio della strada e, nel caso di confluenza con altre strade, anche al termine.

Art. 4 – Chiusura con barriera
L’Amministrazione Comunale mediante apposito atto potrà chiudere con idonea barriera munita di chiave alcune delle strade di cui all’art. 1 del presente Regolamento, qualora lo ritenga opportuno per motivi di rilevanza ambientale e/o faunistica.
La chiusura dovrà essere tempestivamente comunicata agli Organi competenti per la vigilanza di cui al successivo art. 20.
Ai medesimi Organi dovrà essere consegnata copia delle chiavi. Il Comune di Pereto potrà rilasciare permessi provvisori di transito a richiedenti che ne faccian richiesta, secondo i modi e le esigenze dettagliatamente definiti ai successivi art. 7 e art. 10.
Il titolare del permesso provvisorio di transito, qualora la strada agro-silvo-pastorale sia chiusa con idonea barriera, ha l’obbligo pena l’applicazione di una sanzione amministrativa di € 250,00 e la revoca del permesso in caso di reiterata violazione debitamente accertata e contestata:
  • -di richiudere la medesima dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati di superare in concomitanza lo sbarramento;
  • - di detenere le chiavi della eventuale barriera con il divieto di riproduzione delle stesse e di loro cessione a persone non autorizzate.
Art. 5 – Ordinanza di chiusura- Chiusura per neve e ghiaccio
L’Amministrazione Comunale, nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali o di lavori in corso, dovrà tempestivamente emanare un’Ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi.
L’Ordinanza dovrà essere esposta all'inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione.
In caso di precipitazioni nevose, le strade sono da intendersi chiuse a qualsiasi transito motorizzato, senza necessità di alcuna ordinanza sindacale, per cui il gestore è sollevato da qualsiasi responsabilità derivante da un utilizzo non autorizzato.

Art. 6 – Pubblico transito
Il rilascio dell’autorizzazione al transito di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli sulle strade agrosilvo-pastorali non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito sottoposto alla vigente normativa del Codice Stradale.

Art. 7 – Domanda di autorizzazione al transito
La domanda di autorizzazione al transito deve essere presentata all’Ufficio Polizia Municipale del Comune di Pereto utilizzando preferibilmente il modulo (Allegato B) allegato al presente Regolamento, salvo quanto diversamente previsto negli articoli successivi. Essa deve contenere le generalità del richiedente, la residenza, le motivazioni per l’accesso, la denominazione della strada e della località da raggiungere, l’arco temporale relativo al bisogno d’uso, i dati identificativi dell’automezzo o ciclomotore.
Non verranno accettate domande di autorizzazione al transito su mulattiere e sentieri

Art. 8 – Rilascio dell’autorizzazione al transito
L’autorizzazione viene rilasciata dal Comune entro 30 gg dalla presentazione della domanda, salvo quanto diversamente previsto negli articoli successivi; a tal fine viene emesso apposito contrassegno, redatto in maniera conforme al modello (Allegato C) allegato al presente Regolamento. Detto contrassegno deve essere collocato sul parabrezza anteriore dell’autoveicolo ovvero in evidenza sul motociclo in modo che sia facilmente visibile e leggibile dall’esterno, pena la nullità dell’autorizzazione.
Qualora il titolare dell’autorizzazione non provveda in tal senso, la sanzione amministrativa sarà pari ad un terzo rispetto a quanto previsto dal successivo art. 17. Qualora inoltre il trasgressore sia in possesso di una autorizzazione relativa alla categoria D1 (“giornata delle strade”) la sanzione amministrativa sarà pari ad un quinto rispetto a quanto previsto dal successivo art. 17.
Il rilascio dell’autorizzazione al transito non comporta comunque da parte del Comune l’assunzione di alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti a persone, mezzi o cose dal transito autorizzato.
La rispondenza dei mezzi ammessi al transito alle norme e caratteristiche previste dal Codice della Strada in vigore al momento del rilascio dell’Autorizzazione rimangono a totale carico e responsabilità del proprietario del mezzo stesso, non potendo l’Autorizzazione costituire in alcun modo deroga alla normativa in materia.
Il permesso abilita il richiedente alla guida di massimo 3 veicoli (anche non di proprietà) e, limitatamente alle categorie A1 e A4, consente la conduzione ad un massimo di ulteriori due persone legate da rapporti di parentela o affinità entro il 2° grado o di coniugio con il titolare.
Limitatamente alle categorie B1, B2 e B3 il titolare potrà fare richiesta giornaliera di transitabilità contemporanea a titolo gratuito per un massimo di 3 veicoli.